OMEOPATIA ed ASSURDITA’ LEGISLATIVE

L’Omeopatia, fino a pochissimo tempo fa considerata pratica “cialtronesca ed insensata”, è sempre stata la base delle cure praticate dalle cosiddette “medicine alternative o non convenzionali”.

In questo spazio, non ben definito dalle leggi, tempo fa professavano l’arte omeopatica, perseguitati dalla scienza accademica ed ortodossa grazie a leggi preistoriche, pochi esemplari di medici, fuoriusciti dall’ortodossia e per questo angariati e derisi anche dai loro colleghi ed i rari veri naturopati, naturisti o igienisti, da sempre presenti (come depositari di un’antica e sacra professione medico-iniziatica) nel contesto delle terapie di confine e non ortodosse.
Vediamo, per ben spiegare i controsensi ed i contorsionismi della scienza medica accademica e dei legislatori italiani, cosa scrive il “bollettino trimestrale dell’ordine dei medici” del mese di novembre-dicembre 1991 a firma Dott. Fabio Franchi p.18. Costui evidenzia, chiaramente, la non pertinenza ed attinenza dell’Omeopatia con la Medicina Accademica ed ufficiale.
L’Omeopatia è tutt’altra cosa rispetto alle cure mediche tradizionali: vale a dire che è una pratica non riconoscibile nel panorama della scienza medica si fonda sulla scientificità.
Del resto anche l’allora commissario del Ministero della Sanità, Prof. Silvio Garattini, ha esplicitamente e chiaramente affermato, nelle sue varie citazioni, scritti ed interviste, che l’Omeopatia è una pura “illusione”, è cioè “acqua fresca” e non ha assolutamente nulla a che vedere con i “farmaci ed i veri medicinali” tantomeno con le “cure che si definiscono mediche”; cioè sarebbe un “preparato” da depennare da ogni farmacopea che si rispetti; tanto che anche il legislatore si adegua, vedi ad esempio DL 17 marzo 1995 art. 2 ed art. 3 in cui specifica che il rimedio omeopatico:

“…non deve recare, sulle confezioni a livello di immissione in commercio, nè vantare in qualsiasi altro modo, indicazioni terapeutiche… è altresì vietata qualsiasi forma pubblicitaria presso il pubblico dei medicinali omeopatici di cui al comma 1…”.

Con questo si conferma ancora una volta, ove non fosse chiaro, l’incapacità e l’impossibilità (anche culturale) dei rappresentanti del ministero della sanità, governato quasi totalmente dai rappresentanti dell’ordine dei medici e supportato dalla industria del farmaco in senso lato, di comprendere appieno il significato, squisitamente biologico e naturale, dell’Omeopatia.
Faccio notare, inoltre, che esiste una legge che si rifà al decreto DL 29/5/1991 n.178 art.1, che cita: “…è medicinale ogni sostanza o composizione presentata come avente proprietà curative o profilattiche delle malattie umane o animali nonché ogni sostanza o composizione da somministrare all’uomo allo scopo di stabilire diagnosi medica o di ripristinare o correggere o modificare funzioni organiche dell’uomo o dell’animale. Comma 2, per sostanza si intende qualsiasi “materia” di origine umana, animale o vegetale o di origine chimica, sia naturale che di trasformazione o di sintesi…”.

Ora, chiediamoci seriamente: dove è la “materia e sostanza” nell’Omeopatia? Siamo nel campo dell’acqua informata, al massimo. Nel campo delle informazioni sottili della fisica quantistica.
Qualche “fine e colto” legislatore è giunto al punto di trasformare e stravolgere la vecchia ed intramontabile definizione: “rimedio omeopatico”, usata fin dai tempi di Samuel Hahnemann, ridefinendola “farmaco omeopatico” e di fatto snaturandola completamente.
Codificata la definizione di farmaco, sorta proprio dal grembo del ministero della sanità, con questo comma soprariportato, si evidenzia ancor più che il rimedio omeopatico non potrà mai essere considerato, scientificamente, un “farmaco medicinale” cioè una molecola con attività “biochimica”. Eppure farmacologi ortodossi ed accademici si sono sempre vantati della scientificità dei farmaci. Come mai questi cambiamenti? Cui Prodest? Sappiate che questa visione della realtà è, come avrete ben inteso, sostanzialmente un falso scientifico, impostoci per legge!

In Italia oggigiorno non si può, per legge, fare pubblicità all’Omeopatia (codice penale docet) ma si è, curiosamente, “obbligati” ad acquistare il “farmaco o medicinale omeopatico” solo in farmacia e per di più sotto prescrizione del Medico Chirurgo (che, di fatto, non conosce e riconosce l’omeopatia come terapia valida e legale)…non sembra un assurdo kafkiano? La foto, con relative osservazioni ed avvertenze, di una confezione di un medicinale omeopatico, qui sotto riprodotta, metterebbe qualsiasi medico chirurgo sul banco degli accusati per aver “prescritto” un “medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate”. Non è ridicola ma anche pericolosa questa incongruenza?

Leggete bene: qualsiasi avvocato impugnerebbe la legge che dichiara “farmaco medicinale” l’Omeopatia

Hahnemann, in un certo senso “scopritore” dell’Omeopatia, uno dei primi studiosi delle scienze energetiche sottili che ha applicato un metodo non empirico e che ha proseguito, ampliandoli, gli studi delle antiche medicine, dall’Alchimia alla Spagiria, non avrebbe potuto, in questi tempi ed in Italia, con tali leggi insensate e con gli interessi che vanno oltre la missione sociale e sacra della medicina, dimostrare e far accettare il principio che l’assenza di “materia” nel rimedio fa l’effetto più grande…

Approfondite queste osservazioni e fatevi un’idea sana della Vera Scienza della Vita e della Salute, dei perché della malattia e della morte, senza farvi condizionare dai media e dagli strombazzamenti dei soloni della medicina. Gli interessi nascosti, per non cambiare certe visioni unilaterali, sono tanti e l’ignoranza è padrona del mondo, purtroppo!